Art. 9
Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
In vigore dal 10 lug 1959
(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati
in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia, e l'indulto per i reati indicati negli siano subordinati alle seguenti altre condizioni:
1) che, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica, salvo che la merce facente oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;
2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli .
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Prourn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-9