Art. 4
Amnistia per reati in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari
In vigore dal 10 lug 1959
(Amnistia per reati in materia di imposte dirette
e di tasse e imposte indirette sugli affari)
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:
1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda, preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-4