Art. 14

Rinuncia all'amnistia

In vigore dal 10 lug 1959
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile.
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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-14

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