Art. 16
Entrata in vigore
In vigore dal 10 lug 1959
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA - TAVIANI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-16