Convenzione

Art. 9

In vigore dal 4 mag 1958
. I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, nell'ambito della loro regolamentazione dei cambi, per assicurare il movimento di fondi risultante dalla costituzione e dall'attività della Società.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-9

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