Convenzione
Art. 9
In vigore dal 4 mag 1958
.
I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, nell'ambito della loro regolamentazione dei cambi, per assicurare il movimento di fondi risultante dalla costituzione e dall'attività della Società.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-9