Convenzione
Art. 10
In vigore dal 4 mag 1958
.
Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di
disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficoltà per il conseguimento degli scopi della Società, il Governo in questione consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficoltà secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-10