Convenzione

Art. 13

In vigore dal 4 mag 1958
. a) Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Amministrazione ferroviaria è azionista della Società, o di cui tutte le Amministrazioni ferroviarie hanno cessato di essere azioniste della Società, potrà ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica al Governo svizzero. Sarà osservato un termine di disdetta di 3 mesi. Se però la disdetta fosse data dal Governo dello Stato ove si trova la sede, esso non potrà ritirarsi dalla Convenzione prima che la sede della Società sia stata trasferita in un altro Stato. b) Se un Governo si ritira dalla Convenzione conformemente al presente articolo, tale ritiro non modifica gli obblighi da lui assunti, giusta il precedente , per quanto concerne gli impegni contratti dalla sua o dalle sue Amministrazioni ferroviarie in qualità di azioniste della Società.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-13

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