Convenzione
Art. 8
In vigore dal 4 mag 1958
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I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all'attività della Società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-8