Convenzione

Art. 8

In vigore dal 4 mag 1958
. I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all'attività della Società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo