Convenzione
Art. 7
In vigore dal 4 mag 1958
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a) In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, affinché le operazioni fatte dalla Società nell'assegnazione del materiale ferroviario alle Amministrazioni ferroviarie, in proprietà immediata o differita, si svolgano senza che ne risultino oneri fiscali supplementari rispetto all'acquisto diretto dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.
b) Analogamente, per quanto concerne le importazioni e le
esportazioni del materiale ferroviario, effettuate nel quadro delle operazioni contemplate nel precedente paragrafo, i Governi prenderanno, se necessario, i provvedimenti del caso, affinché queste importazioni e esportazioni, siano effettuate senza, che risultino oneri fiscali o doganali supplementari rispetto alle importazioni ed esportazioni dirette dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.
c) I vantaggi speciali di carattere fiscale, consentiti dallo Stato
ove si trova la sede, in vista della costituzione e del funzionamento della Società, figurano nel Protocollo addizionale alla presente Convenzione, concluso fra il Governo dello Stato ove si trova la sede e gli altri Governi che partecipano alla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-7