Convenzione
Art. 11
In vigore dal 4 mag 1958
.
a) A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potrà aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero.
b) Tuttavia, l'adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri per i trasporti diventerà effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso.
c) L'adesione alla presente Convenzione richiederà l'adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-11