Convenzione
Art. 15
In vigore dal 4 mag 1958
.
a) La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l'avrà ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente , e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l'hanno firmata, senza riserva di ratifica o che l'hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro strumenti di ratifica, rappresentino l'80 per cento del capitale sociale della Società.
b) Per il firmatario che la ratificherà ulteriormente, la
Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica.
c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-15