Statuto
Art. 3
In vigore dal 4 mag 1958
.
La Società ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni
possibili, alle amministrazioni ferroviarie sue azioniste, il materiale di tipo unificato o per prestazioni unificate, necessario al loro esercizio. Essa può effettuare tali forniture anche ad altre amministrazioni o imprese ferroviarie, solo se uno o più, azionisti si portano garanti degli impegni assunti dalle stesse.
A tale scopo, essa farà costruire questo materiale, sia per conto proprio, sia per conto delle amministrazioni ed organismi ferroviari interessati; nel primo caso, essa darà a nolo o venderà questo materiale ai detti interessati.
La Società si procurerà i concorsi finanziari necessari,
indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti ed effettuerà tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo oggetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-3