Statuto

Art. 8

In vigore dal 4 mag 1958
. Il capitale della Società può essere aumentato in seguito a deliberazione dell'Assemblea generale, col diritto per ogni azionista di sottoscrivere le nuove azioni proporzionalmente al numero totale delle azioni possedute al momento dell'aumento, tenuto conto delle disposizioni di cui al seguente . L'azionista che non fa uso del suo diritto di sottoscrizione può cederlo ad un altro azionista, con il consenso dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale fissa le condizioni d'emissione delle nuove azioni.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-8

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