Statuto
Art. 10
In vigore dal 4 mag 1958
.
L'assemblea generale è l'organo supremo della Società.
Le sue attribuzioni sono le seguenti:
1) nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione;
2) designazione del presidente e dei vice-presidenti del
Consiglio d'amministrazione;
3) nomina dei commissari di verifica;
4) modificazioni dello Statuto;
5) decisioni circa l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
6) qualunque decisione concernente la cessione di azioni e di
diritti a sottoscriverne;
7) dichiarazione dello scioglimento della Società e nomina dei liquidatori;
8) proroga della Società;
9) approvazione del regolamento gestione di cui all';
10) approvazione del rapporto dei commissari di verifica, esame e
approvazione della relazione sulla gestione, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, decisioni sulla destinazione dell'utile netto e discarica agli amministratori della loro gestione;
11) determinazione dell'importo massimo dei prestiti contraibili entro un dato periodo;
12) decisione su tutte le altre questioni ad essa riservate o che
le vengono sottoposte dal Consiglio, di amministrazione.
Storico versioni
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