Statuto

Art. 10

In vigore dal 4 mag 1958
. L'assemblea generale è l'organo supremo della Società. Le sue attribuzioni sono le seguenti: 1) nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione; 2) designazione del presidente e dei vice-presidenti del Consiglio d'amministrazione; 3) nomina dei commissari di verifica; 4) modificazioni dello Statuto; 5) decisioni circa l'aumento o la riduzione del capitale sociale; 6) qualunque decisione concernente la cessione di azioni e di diritti a sottoscriverne; 7) dichiarazione dello scioglimento della Società e nomina dei liquidatori; 8) proroga della Società; 9) approvazione del regolamento gestione di cui all'; 10) approvazione del rapporto dei commissari di verifica, esame e approvazione della relazione sulla gestione, del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, decisioni sulla destinazione dell'utile netto e discarica agli amministratori della loro gestione; 11) determinazione dell'importo massimo dei prestiti contraibili entro un dato periodo; 12) decisione su tutte le altre questioni ad essa riservate o che le vengono sottoposte dal Consiglio, di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo