Statuto
Art. 15
In vigore dal 4 mag 1958
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L'Assemblea generale delibera validamente in prima convocazione se la maggioranza delle azioni è rappresentata. Se questo quorum non è raggiunto, sarà fatta una seconda convocazione, con un preavviso di almeno due settimane. Questa seconda Assemblea generale delibererà validamente qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.
L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza di voti delle azioni rappresentate. Fanno eccezione i casi menzionati nei punti 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente per i quali la maggioranza richiesta è dei sette decimi del capitale sociale.
Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo il caso in cui un azionista domandi lo scrutinio segreto.
Storico versioni
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