Statuto
Art. 18
In vigore dal 4 mag 1958
.
Il Consiglio d'amministrazione è incaricato di dirigere gli affari
della Società.
Gli amministratori sono designati dall'Assemblea generale, senza
condizioni di nazionalità, su proposta di ciascuno degli azionisti interessati, in ragione di due amministratori per azionista che possegga almeno il 2 per cento del capitale sociale.
Gli amministratori sono designati per un periodo di tre anni. Essi sono rieleggibili. Dopo il primo periodo di tre anni, un terzo del Consiglio sarà rinnovato ogni anno. A questo scopo, in occasione dell'Assemblea generale che segue la fine del terzo esercizio sociale si procederà, mediante estrazione a sorte, alla designazione degli amministratori uscenti alla fine del 4° e 5° esercizio sociale.
Tutti gli amministratori posseggono uguale diritto di voto.
Storico versioni
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