Statuto
Art. 22
In vigore dal 4 mag 1958
.
Il Consiglio d'amministrazione delibera su tutti gli affari che non
sono attribuiti ad altro organo della Società.
Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato ad affidare tutta o parte della gestione della Società, a uno o più dei suoi membri (delegati) od a terzi che possono anche non essere amministratori (direttori).
Esso stabilisce un regolamento di gestione che fissa i diritti e
gli obblighi del Consiglio d'amministrazione, dei suoi delegati e della direzione.
In questo regolamento, che dev'essere approvato dall'Assemblea
generale, il Consiglio d'amministrazione deve tuttavia riservare alla sua decisione:
1) la composizione della direzione, la determinazione delle loro condizioni d'assunzione, la nomina e la revoca dei suoi membri, nonché l'accettazione delle loro dimissioni;
2) la designazione degli amministratori autorizzati a firmare per
la Società, come pure il conferimento del diritto alla firma a persone che non fanno parte del Consiglio d'amministrazione (direttori, procuratori);
3) la conclusione di prestiti sotto qualsiasi forma, entro i
limiti fissati dall'Assemblea generale;
4) la conclusione dei contratti di finanziamento di materiale
specialmente di noleggio e di vendita, come pure delle relative ordinazioni di materiale;
5) la compilazione della relazione sulla gestione, del bilancio annuale e delle proposte da sottoporre all'Assemblea generale. Esso farà esaminare i conti da esperti contabili estranei alla gestione della Società.
Storico versioni
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