Statuto
Art. 27
In vigore dal 4 mag 1958
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Gli azionisti garantiscono alla Società, ognuno in proporzione
alla sua partecipazione al capitale sociale e al massimo per un importo equivalente a questa partecipazione, l'esecuzione dei contratti di finanziamento di materiale conclusi dalla Società.
Tuttavia, questa garanzia avrà solo carattere sussidiario, qualora
l'esecuzione del contratto in oggetto benefici di altre garanzie, segnatamente in virtù dell' o della Convenzione internazionale citata nell'.
Sarà fatto ricorso a questa garanzia, solo nella misura in cui gli
obblighi non assolti da una amministrazione inadempiente eccederanno l'ammontare della riserva speciale di garanzia prevista nell'.
I versamenti effettuati dagli azionisti quali garanti saranno
rimborsati al pro-rata, fino a concorrenza delle somme che la Società avrà potuto ricuperare ulteriormente a titolo di credito relativo al contratto divenuto caduco o dal materiale contemplato nel contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-27