Statuto

Art. 24

In vigore dal 4 mag 1958
. Il Consiglio d'amministrazione non può deliberare nè prendere decisioni valide se non è stato convocato regolarmente e se la maggioranza degli amministratori non è presente o rappresentata. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, quello del presidente della seduta è prevalente. Fanno eccezione le decisioni concernenti il punto 3) dell', per le quali si richiede una maggioranza dei tre quarti.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-24

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