Statuto
Art. 19
In vigore dal 4 mag 1958
.
Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria.
Lo stesso dicasi per le elezioni complementari, eccetto il caso in cui la nomina immediata di un nuovo titolare ad un posto vacante venga chiesta da un azionista. In questo caso, il Consiglio d'amministrazione deve convocare senza indugio un'Assemblea generale straordinaria per procedere all'elezione complementare.
Se durante il periodo delle sue funzioni un amministratore cessa di
far parte del Consiglio il suo successore gli subentra lino al termine del periodo residuo.
Storico versioni
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