Statuto
Art. 17
In vigore dal 4 mag 1958
.
Delle deliberazioni e decisioni dell'Assemblea generale deve essere
steso un verbale, che è firmato dal presidente della seduta, dagli scrutatori e dal segretario.
Le copie o gli estratti sono firmati dal presidente del Consiglio o
da uno dei vice-presidenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-17