Statuto

Art. 12

In vigore dal 4 mag 1958
. Le Assemblee generali straordinarie sono convocate: 1) su decisione dell'Assemblea generale o del Consiglio d'amministrazione; 2) su richiesta del Collegio dei commissari di verifica; 3) su richiesta di uno o più azionisti, le cui azioni rappresentino complessivamente almeno il decimo del capitale sociale. La richiesta sarà fatta per iscritto con l'indicazione dello scopo ripromesso. Per la convocazione di una Assemblea generale straordinaria e la sua organizzazione si seguono le stesse forme dell'Assemblea generale ordinaria.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-12

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