Statuto

Art. 7

In vigore dal 4 mag 1958
. Le azioni sono nominative. Esse sono cedibili soltanto fra azionisti, tenuto conto delle disposizioni del seguente , e col consenso dell'Assemblea generale. La Società tiene il libro dei soci nel quale figurano il nome e il domicilio degli azionisti. La Società riconosce come azionisti soltanto coloro che sono iscritti in questo libro.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-7

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