Statuto
Art. 9
In vigore dal 4 mag 1958
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Su decisione dell'Assemblea generale, ogni amministrazione
ferroviaria appartenente ad uno Stato firmatario della convenzione internazionale relativa alla costituzione della Società, o che abbia aderito a questa convenzione, può essere ammessa quale azionista della Società, sia mediante la cessione di azioni, sia per mezzo di sottoscrizione a un aumento del capitale, a condizione che il Governo interessato abbia fatto conoscere preventivamente di essere disposto ad accordarle la sua garanzia.
Spetta all'Assemblea generale di fissare il numero delle azioni o dei diritti di opzione che devono essere ceduti per permettere l'ammissione di un nuovo azionista, come pure il prezzo di cessione di tali azioni o diritti. Il numero delle azioni o dei diritti di opzione che ogni azionista deve cedere sarà stabilito in modo proporzionale e utilizzando i residui più elevati, salvo accordo contrario degli azionisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-9