Convenzione

Art. 17

In vigore dal 4 mag 1958
. Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di preavviso di ritiro, il Governo svizzero informerà tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Società. Esso notificherà loro anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Per la Repubblica Federale di Germania SEEBOHM con riserva di ratifica Per l'Austria WALDBRUNNER con riserva di ratifica Per il Belgio E. ANSEKLE con riserva di ratifica Per la Danimarca PALLE CHRISTENSEN con riserva di ratifica Per la Spagna JOSE DE AGUINAGA con riserva di ratifica Per la Francia L. CORNIGLION-MOLINIER con riserva di ratifica Per l'Italia ARMANDO ANGELINI con riserva di ratifica Per il Lussemburgo V. BODSON con riserva di ratifica Per la Norvegia KOLBJORN VARMANN con riserva di ratifica Per i Paesi Bassi J. ALGERA con riserva di ratifica Per il Portogallo M. GOMES D'ARAUJO con riserva di ratifica Per la Svezia SVEN ANDERSSON con riserva di ratifica Per la Svizzera GIUSEPPE LEPORT con riserva di ratifica Per la Jugoslavia PEKO DAPCEVIC con riserva di ratifica Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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