Convenzione
Art. 17
In vigore dal 4 mag 1958
.
Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di
preavviso di ritiro, il Governo svizzero informerà tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Società. Esso notificherà loro anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato
i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e
italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
con riserva di ratifica
Per l'Austria
WALDBRUNNER
con riserva di ratifica
Per il Belgio
E. ANSEKLE
con riserva di ratifica
Per la Danimarca
PALLE CHRISTENSEN
con riserva di ratifica
Per la Spagna
JOSE DE AGUINAGA
con riserva di ratifica
Per la Francia
L. CORNIGLION-MOLINIER
con riserva di ratifica
Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
con riserva di ratifica
Per il Lussemburgo
V. BODSON
con riserva di ratifica
Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN
con riserva di ratifica
Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
con riserva di ratifica
Per il Portogallo
M. GOMES D'ARAUJO
con riserva di ratifica
Per la Svezia
SVEN ANDERSSON
con riserva di ratifica
Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORT
con riserva di ratifica
Per la Jugoslavia
PEKO DAPCEVIC
con riserva di ratifica
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
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