Convenzione

Art. 14

In vigore dal 4 mag 1958
. Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte della presente Convenzione in merito alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione stessa, saranno sottoposte alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non sia stata concordata altra procedura.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-14

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