Convenzione
Art. 14
In vigore dal 4 mag 1958
.
Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte
della presente Convenzione in merito alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione stessa, saranno sottoposte alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non sia stata concordata altra procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-14