Convenzione
Art. 16
In vigore dal 4 mag 1958
.
a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All'atto della firma, ogni Governo farà conoscere ai quali condizioni e in quale misura esso applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.
b) Il presente articolo entrerà, in vigore per tutti i Governi che
hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica, o no, allorchè il Governo svizzero avrà ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-16