Convenzione

Art. 16

In vigore dal 4 mag 1958
. a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All'atto della firma, ogni Governo farà conoscere ai quali condizioni e in quale misura esso applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio. b) Il presente articolo entrerà, in vigore per tutti i Governi che hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica, o no, allorchè il Governo svizzero avrà ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente .
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-16

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