Statuto

Art. 21

In vigore dal 4 mag 1958
. L'Assemblea generale nomina, per la durata del loro mandato di amministratori, il presidente e i vice-presidenti del Consiglio d'amministrazione i quali sono rieleggibili. Il Consiglio può nominare un segretario scelto fuori dei suoi membri. In caso d'impedimento del presidente, la presidenza del Consiglio viene assunta da uno dei vice-presidenti o, in loro assenza, dall'amministratore più anziano presente alla riunione.
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