Statuto
Art. 23
In vigore dal 4 mag 1958
.
Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal suo presidente o da
un vice-presidente ogni qualvolta ne sia avvertita la necessità, col minimo di una volta per trimestre. Le convocazioni sono fatte per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno otto giorni in anticipo.
Il presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta
scritta di un amministratore, la quale porti a conoscenza la questione di cui desidera l'iscrizione all'ordine del giorno. In tale caso, la riunione dovrà aver luogo al più tardi entro due settimane dal ricevimento della lettera di domanda.
La convocazione indica il luogo della riunione.
L'amministratore che sia impedito ad assistere alla seduta può
esprimere il suo voto per iscritto o farsi rappresentare da un altro amministratore al quale deleghi espressamente il suo diritto di voto.
Ogni amministratore può rappresentare solo uno dei suoi colleghi.
In casi urgenti, le decisioni possono essere prese mediante lettere
o telegrammi, a meno che uno degli amministratori non domandi che la decisione sia presa durante la seduta.
Storico versioni
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