Statuto
Art. 31
In vigore dal 4 mag 1958
.
Raggiunto il termine fissato all' per la sua cessazione o
in caso di scioglimento anticipato, la Società entra in liquidazione. Da quel momento in poi essa è considerata come esistente solo ai fini della sua liquidazione.
Questa liquidazione è effettuata da liquidatori designati
dall'Assemblea generale. Essi hanno i più ampi poteri per realizzare l'attivo della Società.
Tuttavia, la liquidazione non può avvenire se non sono adempiuti tutti gli obblighi della Società segnatamente verso gli obbligazionisti, i noleggiatori e, se del caso, i costruttori di materiali.
Dopo l'estinzione del passivo e il rimborso delle azioni, il
residuo disponibile viene ripartito fra gli azionisti in proporzione all'importo nominale delle azioni in loro possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-s-31