Protocollo
Art. 2
In vigore dal 4 mag 1958
.
Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena sarà
ratificato dal Governo svizzero, il quale notificherà la ratifica agli altri Governi firmatari.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato
i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e
italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
Per la Svizzera
GIUSEPPE LEPORI
con riserva di ratifica
Per la Repubblica Federale di Germania
SEEBOHM
con riserva di ratifica
Per l'Austria
WALDBRUNNER
con riserva di ratifica
Per il Belgio
E. ASSEELH
con riserva di ratifica
Per la Danimarca
PALLE CHRISTESEN
con riserva di ratifica
Per la Spagna
JOSÈ DE AQUINAGA
con riserva di ratifica
Per la Francia
L. CORINIGLTON MOLINIER
con riserva di ratifica
Per l'Italia
ARMANDO ANGELINI
con riserva di ratifica
Per il Lussemburgo
V. BODSON
con riserva di ratifica
Per la Norvegia
KOLBJORN VARMANN
con riserva di ratifica
Per i Paesi Bassi
J. ALGERA
con riserva di ratifica
Per il Portogallo
M. GOMES D'ARAUJO
con riserva di ratifica
Per la Svezia
SVEN ANDERSSON
con riserva di ratifica
Per la Jugoslavia
PEKO DARCEVIC
con riserva di ratifica
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-p-2