Protocollo

Art. 2

In vigore dal 4 mag 1958
. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena sarà ratificato dal Governo svizzero, il quale notificherà la ratifica agli altri Governi firmatari. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Per la Svizzera GIUSEPPE LEPORI con riserva di ratifica Per la Repubblica Federale di Germania SEEBOHM con riserva di ratifica Per l'Austria WALDBRUNNER con riserva di ratifica Per il Belgio E. ASSEELH con riserva di ratifica Per la Danimarca PALLE CHRISTESEN con riserva di ratifica Per la Spagna JOSÈ DE AQUINAGA con riserva di ratifica Per la Francia L. CORINIGLTON MOLINIER con riserva di ratifica Per l'Italia ARMANDO ANGELINI con riserva di ratifica Per il Lussemburgo V. BODSON con riserva di ratifica Per la Norvegia KOLBJORN VARMANN con riserva di ratifica Per i Paesi Bassi J. ALGERA con riserva di ratifica Per il Portogallo M. GOMES D'ARAUJO con riserva di ratifica Per la Svezia SVEN ANDERSSON con riserva di ratifica Per la Jugoslavia PEKO DARCEVIC con riserva di ratifica Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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