Art. 4
In vigore dal 4 mag 1958
La spesa di lire 194 milioni relativa al primo versamento da effettuare all'"Eurofima" nell'esercizio 1956-1957, in esecuzione della Convenzione di cui al precedente , e quella annua di lire 92 milioni relativa ai successivi versamenti da effettuare dall'esercizio 1957-58 a quello 1965-66, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo di spesa concernente la quota di partecipazione al capitale di enti e società.
Al predetto onere di lire 194 milioni afferente la gestione 1956-57, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato farà fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 80 del proprio bilancio per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - GONELLA
- ANDREOTTI - MEDICI -
ANGELINI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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