Protocollo

Art. 1

In vigore dal 4 mag 1958
Protocollo addizionale alla Convenzione per la costituzione di "Eurofima" (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario) I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, da una parte, e il Governo della Confederazione svizzera, dall'altra, firmatari della Convenzione per la costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Convenzione"); visto il paragrafo c) dell' della suddetta Convenzione; constatato che lo Statuto della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Società") allegato alla Convenzione prevede che la sede della Società sarà a Basilea (Svizzera); constatato che il Governo svizzero e disposto a concedere vantaggi particolari in materia fiscale, in vista della costituzione e del funzionamento della Società; hanno convenuto quanto segue: . La Società fruirà in Svizzera, fin tanto che vi avrà la sua sede, degli esoneri fiscali indicati qui appresso, senza pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni dell' a) e b) della Convenzione: 1) Esonero dalla tassa di emissione sulle azioni della Società. 2) Esonero dall'imposta di guerra sul reddito e sul capitale e riserve, nonché da ogni futura imposta federale diretta che potesse sostituirla. 3) Esonero dalla tassa di emissione, dalla tassa di bollo sui tagliandi e dall'imposta anticipata per i titoli e interessi dei prestiti della Società, messi in sottoscrizione esclusivamente all'estero, non ammessi alla quotazione delle borse svizzere, i cui interessi e rimborsi sono effettuati esclusivamente da uffici stranieri. 4) Rinuncia a percepire l'imposta anticipata sui dividendi che la Società corrisponde alle Amministrazioni ferroviarie. 5) Rinuncia a percepire il supplemento alla tassa d'iscrizione al registro di commercio. 6) Esonero dalle imposte cantonali e comunali sul reddito e sul patrimonio nel Cantone di Basilea-Città.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-p-1

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