Statuto
Art. 32
In vigore dal 4 mag 1958
.
Le comunicazioni agli azionisti sono fatte per lettera
raccomandata.
Le pubblicazioni ufficiali vengono fatte nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio.
Per tutte le altre pubblicazioni il Consiglio d'amministrazione
decide in quale maniera devono essere fatte e designa, all'occorrenza, i giornali sui quali dovranno apparire.
Storico versioni
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