Statuto
Art. 30
In vigore dal 4 mag 1958
.
Dall'utile ottenuto, dopo dedotti gli ammortamenti, sarà anzitutto
attribuito il 5 per cento al tondo di riserva ordinario, fino a che quest'ultimo raggiunga un quinto del capitale sociale già versato.
Non si può fare ricorso al fondo di riserva ordinario se non per la copertura di disavanzi.
Dal residuo, sarà prelevato un dividendo non superiore al 4 per
cento a favore delle azioni A, mentre le azioni B non ricevono dividendo.
La rimanenza finale è destinata a costituire una riserva speciale di garanzia, salvo decisione contraria dell'Assemblea generale.
Storico versioni
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