Convenzione

Art. 2

In vigore dal 4 mag 1958
. a) Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni ch'esso prevede, e tenuto conto delle seguenti disposizioni, sarà valevole e avrà effetto giuridico nonostante qualsiasi contraria disposizione del diritto dello Stato ove si trova la sede. b) Le disposizioni dello Statuto riguardanti gli oggetti sottoindicati saranno modificate con l'approvazione di tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione, in quanto trattisi di Governi di cui una Amministrazione ferroviaria è azionista della Società la sede della Società, il suo oggetto, la sua durata, le condizioni previste per ammettere un'Amministrazione ferroviaria come azionista della Società, la maggioranza qualificata richiesta in certi casi per i voti dell'Assemblea generale, l'attribuzione del diritto di voto uguale a tutti gli amministratori, la garanzia da parte degli azionisti circa l'esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi dalla Società (disposizioni figuranti rispettivamente negli dello Statuto accluso). c) Saranno subordinate all'accordo del governo dello Stato ove si trova la sede, le modifiche alle disposizioni dello Statuto riguardanti l'aumento o la diminuzione del capitale base, il diritto di voto degli azionisti, la composizione del Consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili (le relative disposizioni figurano negli dello Statuto accluso). d) Il Governo dello Stato ove si trova la sede comunicherà immediatamente agli altri Governi tutte le modifiche apportate allo Statuto, decise dalla Società. Nei casi previsti nei paragrafi b) e c) del presente articolo, queste modifiche saranno applicabili tre mesi dopo la data della notifica, sempre che un Governo, di cui sia richiesto l'accordo giusta i citati paragrafi, non abbia fatto opposizione. Le opposizioni fatte in virtù del presente paragrafo saranno notificate al Governo dello Stato ove si trova la sede, il quale ne informerà gli altri Governi. e) In caso d'opposizione da parte di in Governo, questo consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo domanda, allo scopo di esaminare l'opportunità delle modifiche in questione.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-2

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