Convenzione
Art. 5
In vigore dal 4 mag 1958
.
a) Se in virtù di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli impegni contratti da un'Amministrazione ferroviaria del suo Paese, azionista della Società, sia interamente, sia per una parte del suo patrimonio, il Governo garantirà gli impegni che tale Amministrazione ferroviaria ha assunto verso la Società.
b) Tuttavia, questa garanzia non sarà senz'altro accordata nel
caso in cui detta Amministrazione ferroviaria avesse assunto la garanzia a favore dell'Amministrazione ferroviaria non azionista della Società o di altro organismo ferroviario. In quest'ultimo caso, in mancanza della garanzia del Governo cui appartiene l'Amministrazione azionista, gli altri Governi non assumono alcun obbligo di garanzia.
Storico versioni
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