Convenzione

Art. 3

In vigore dal 4 mag 1958
. a) Allorchè i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferroviarie per mettere a disposizione il materiale acquistato dalla Società saranno sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede, la Società resterà proprietaria del materiale in questione fino al momento in cui essa avrà ricevuto il prezzo totale, salvo espresso accordo contrario. Non sarà richiesta alcuna iscrizione ufficiale. In tale caso, verificandosi l'annullamento di un contratto a causa, di ritardo di un'Amministrazione, la Società avrà il diritto di chiedere, oltre il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, la restituzione del materiale in questione, senza dover restituire i versamenti già ricevuti. b) I tribunali dello Stato ove si trova la sede, quando saranno aditi, conosceranno i litigi riguardanti i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferroviarie, e sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-3

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