Convenzione
Art. 6
In vigore dal 4 mag 1958
.
a) Le decisioni della Società riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria è azionista della Società. La procedura prevista nei paragrafi d) ed e) del precedente sarà applicata alle decisioni della Società contemplate nel presente paragrafo.
b) Ogni anno, la Società informerà i Governi che partecipano alla
presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria è azionista, della Società sullo sviluppo della medesima, e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Società e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-6