Convenzione

Art. 6

In vigore dal 4 mag 1958
. a) Le decisioni della Società riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria è azionista della Società. La procedura prevista nei paragrafi d) ed e) del precedente sarà applicata alle decisioni della Società contemplate nel presente paragrafo. b) Ogni anno, la Società informerà i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria è azionista, della Società sullo sviluppo della medesima, e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Società e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-6

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