Convenzione
Art. 4
In vigore dal 4 mag 1958
.
a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Società.
b) I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie
l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attività della Società.
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