Convenzione

Art. 4

In vigore dal 4 mag 1958
. a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Società. b) I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attività della Società.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348#art-c-4

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