Convenzione›Parte IX
Art. 37
In vigore dal 28 mag 1957
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Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti
Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sarà, a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.
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