ConvenzioneParte VII

Art. 32

In vigore dal 28 mag 1957
. Se oggetti appartenenti ad una nave naufragata o che siano parte della nave stessa, quale che sia la bandiera di essa (purchè non sia una nave dello Stato di residenza) od oggetti appartenenti al carico di tale nave o che ne facciano parte sono rinvenuti sulla costa dello Stato di residenza o in prossimità di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati sarà considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario di detti articoli, quelle misure relative alla custodia ed alla disponibilità degli oggetti, che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, purchè: a) nel caso di oggetti appartenenti o facenti parte di una nave, la stessa sia una nave dello Stato inviante, o, nel caso del carico, se esso sia di proprietà di cittadini dello Stato inviante; e b) nel caso in cui il proprietario dei suddetti oggetti, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non siano in grado di prendere le misure di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo