Convenzione›Parte VII
Art. 27
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i
membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.
2. Il funzionario o l'impiegato consolare può accompagnare il
comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria e altre autorità locali, può prestare loro assistenza (compreso, qualora ciò sia necessario, assicurare loro l'assistenza legale) e può fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette autorità. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.
3. Senza pregiudizio dei diritti che hanno le autorità giudiziarie
del territorio di esercitare la loro giurisdizione in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell', il funzionario consolare può decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.
4. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.
5. Il funzionario consolare può ricevere, redigere od eseguire
qualsiasi dichiarazione, atto di trasferimento od altro documento prescritto dalla legge dello Stato inviante e relativo:
a) al trasferimento od alla cancellazione dal registro dello
Stato inviante di qualsiasi nave;
b) al trasferimento di proprietà di una nave in detto registro; o
c) alla registrazione di qualsiasi ipoteca o garanzia sui una
nave di detto Stato.
6. Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per
l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato inviante in materia di navigazione.
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