Convenzione›Parte VII
Art. 29
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Salvo che a richiesta o col consenso del funzionario consolare, le autorità amministrative del territorio non devono interferire in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave.
L'autorità giudiziaria del territorio non può intraprendere nessun procedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali fra il capitano e i membri dell'equipaggio senza darne notizia al funzionario consolare competente e non intraprenderà tali procedimenti se il detto funzionario consolare farà obiezioni. Le autorità amministrative e giudiziarie non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purchè tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o tali da causare indebite sofferenze al detenuto.
2. Le autorità del territorio, salvo che su richiesta o col
consenso del funzionario consolare:
a) non devono intervenire nelle questioni che sorgano a bordo
salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica;
b) non devono iniziare procedimenti penali per reati commessi a bordo della nave, salvo che tali reati:
i) turbino la tranquillità o la sicurezza del porto o le leggi
del territorio relative alla sanità, all'immigrazione, alla sicurezza della vita in mare, alla materia doganale od altre materie analoghe; oppure
ii) siano commessi da o contro persone diverse del comandante o
dei membri dell'equipaggio, o da persone che abbiano la cittadinanza dello Stato di residenza o contro di esse; oppure:
iii) 1° nel caso dei territori di cui al paragrafo 1)
dell', quando il reato è punibile con almeno due anni di pena detentiva;
2° nel caso dei territori di cui al paragrafo 2)
dell', quando il reato è punibile con cinque o più anni di pena detentiva.
3. Qualora, nell'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2) del presente articolo, le autorità del territorio intendano arrestare od interrogare una persona o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta a bordo della nave, deve essere data la possibilità al comandante od a un altro ufficiale che agisce per suo conto di avvertire il funzionario consolare, e, salvo il caso in cui ciò sia impossibile in considerazione dell'urgenza, di informare il medesimo in modo da permettere a lui od al suo rappresentante di essere presente, se lo desidera. Se il funzionario consolare non è stato presente o rappresentato, egli ha il diritto, a sua richiesta, di ricevere dalle autorità del territorio tutte le informazioni sui fatti che si sono svolti. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle ordinarie richieste per quanto concerne le dogane, la sanità e l'ammissione degli stranieri o al sequestro del piroscafo o di una qualsiasi parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano avanti alle autorità giudiziarie del territorio.
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