ConvenzioneParte VII

Art. 33

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. La competente amministrazione dello Stato di residenza deve, nel caso in cui il comandante od un membro dell'equipaggio di una nave di detto Stato, cittadino dello Stato inviante, è deceduto in navigazione o in uno Stato qualsiasi, consegnare al più presto al competente funzionario consolare dello Stato inviante copia dei conti che ha ricevuto, relativi ai salari e agli effetti di proprietà del comandante o marittimo deceduto comunicandogli anche tutte le informazioni note all'amministrazione stessa che possano agevolare la ricerca delle persone che hanno diritto alla, successione del defunto. 2. In tutti i casi nei quali il valore delle paghe e degli effetti di proprietà del comandante o marittimo deceduto assieme a qualsiasi bene di sua proprietà che sia sotto il controllo della competente amministrazione dello Stato di residenza non eccede il valore di 100 sterline (o quella somma che può essere stabilita di volta in volta da accordi fra le Alte Parti Contraenti) qualora l'amministrazione competente sia un organo del Governo di Sua, Maestà o la somma equivalente in lire quando l'amministrazione competente è un organo della Repubblica italiana, e l'amministrazione competente riconosce che vi è una persona avente diritto a succedere ai beni del defunto, altrimenti che a titolo di creditore, e che tale persona ha la propria residenza nello Stato inviante, l'amministrazione competente consegna al funzionario consolare l'ammontare delle paghe, gli effetti ed i beni da essa custoditi, di proprietà del comandante o marittimo deceduto. Tuttavia, la stessa amministrazione ha il diritto, prima di procedere alla consegna, di soddisfare con i beni della successione del comandante o del marittimo che siano sotto il suo controllo, qualsiasi credito verso la successione fatto valere da qualsiasi persona residente altrove che nello Stato inviante quando la detta amministrazione riconosce la validità di tali crediti. Qualsiasi credito contro la successione del comandante o marittimo deceduto presentato alla suddetta amministrazione dopo tale trasferimento viene notificato alla competente amministrazione dello Stato inviante. Salvo notifica in contrario di una delle Alte Parti Contraenti all'altra, le amministrazioni competenti sono rispettivamente, per quanto concerne la Repubblica italiana, il Ministero della Marina Mercantile e, per quanto concerne Sua Maestà, il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile nel Regno Unito. 3. In tutti i casi nei quali l'amministrazione competente non consegnerà al funzionario consolare le paghe, gli effetti e gli altri beni di un comandante o marittimo defunto, che sono sotto il suo controllo, quando si sono verificate le condizioni stabilite al paragrafo 2) del presente articolo, l'amministrazione competente deve, prima di consegnare i beni della successione alla persona che essa ritiene avere diritto alla successione del defunto, portare a conoscenza del funzionario consolare tale sua intenzione, indicando la persona alla quale si propone di consegnare i suddetti beni allo scopo di dare al funzionario stesso una ragionevole possibilità di fornire quelle informazioni che possono essere utili per la decisione finale che deve essere adottata in ordine alla persona che ha diritto a ricevere i beni di cui trattasi o all'esistenza di altri crediti contro la successione non conosciuti dalla competente amministrazione. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2) e 3) del presente articolo non si applicano nel caso in cui, essendo necessario che da parte dell'autorità giudiziaria si conferisca un'autorizzazione ad amministrare, l'amministrazione competente consegni i beni posti sotto il suo controllo ad una persona a cui è stata conferita tale autorizzazione informandone in tal caso al più presto il funzionario consolare.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-33

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