Convenzione›Parte VIII
Art. 35
In vigore dal 28 mag 1957
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Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della
presente Convenzione accorda ad un funzionario consolare il diritto di esercitare delle funzioni spetta allo Stato inviante di determinare in quale misura i suoi funzionari consolari possono esercitare tale diritto.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-35