ConvenzioneParte VIII

Art. 35

In vigore dal 28 mag 1957
. Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della presente Convenzione accorda ad un funzionario consolare il diritto di esercitare delle funzioni spetta allo Stato inviante di determinare in quale misura i suoi funzionari consolari possono esercitare tale diritto.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-35

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