Convenzione›Parte VII
Art. 30
In vigore dal 28 mag 1957
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1. Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della
nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato inviante, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato inviante come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti, e allo scopo di fornire alle autorità competenti dello Stato inviante tutte le informazioni in materia di sanità od altre che le dette autorità possano richiedere.
2. Il funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine
possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-30