ConvenzioneParte VII

Art. 28

In vigore dal 28 mag 1957
. 1. Se un marittimo diserta da una nave dello Stato inviante in un porto dello Stato di residenza, le autorità giudiziarie e amministrative del territorio devono, a richiesta del competente funzionario consolare dello Stato inviante, collaborare alla cattura del disertore e, su prova della diserzione, detenerlo ed ordinare che sia inviato a bordo della nave o consegnato al comandante o al proprietario della nave od all'agente di questi perché sia inviato a bordo. Resta inteso, tuttavia, che in ogni caso le dette autorità non possono essere obbligate a detenere un disertore per un periodo superiore a due mesi e che devono mettersi in rapporto col funzionario consolare per quanto concerne le disposizioni da prendersi nei suoi riguardi, prima della scadenza di tale periodo di detenzione. 2. Le autorità del territorio, non sono, tuttavia, obbligate a prendere le misure previste nel paragrafo precedente: a) quando si tratti di un marittimo che sia cittadino dello Stato di residenza, o b) quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la vita o la libertà del marittimo siano in pericolo per motivi razziali, di nazionalità, di opinioni politiche o religiose, in uno qualsiasi degli Stati in cui è probabile che la nave debba recarsi. 3. Se il disertore è accusato di un reato (diverso dalla diserzione) perseguibile in base alla legislazione del territorio, o se è stato condannato per un fatto del genere, le autorità del territorio non hanno l'obbligo di ordinare che il medesimo sia condotto a bordo della nave o consegnato al capitano od al proprietario od all'armatore della nave od all'agente di questi, fino a quando non sia stato giudicato e non abbia scontato la pena che gli sia stata inflitta.
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