Convenzione›Parte VI
Art. 25
In vigore dal 28 mag 1957
.
Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o
trasferiti al funzionario consolare in base alle disposizioni degli solo nella misura, ed alle condizioni, in cui detti pagamenti, consegna o trasferimento alle persone che il funzionario consolare rappresenta o per conto delle quali riceve sono autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore nello Stato di residenza. Il funzionario consolare non ha per quanto concerne i suddetti danaro e beni diritti maggiori di quelli che avrebbe avuto la persona che rappresenta o per conto della quale riceve, se detti danaro o beni fossero stati pagati, consegnati o trasferiti alla persona stessa.
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