ConvenzioneParte VI

Art. 25

In vigore dal 28 mag 1957
. Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o trasferiti al funzionario consolare in base alle disposizioni degli solo nella misura, ed alle condizioni, in cui detti pagamenti, consegna o trasferimento alle persone che il funzionario consolare rappresenta o per conto delle quali riceve sono autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore nello Stato di residenza. Il funzionario consolare non ha per quanto concerne i suddetti danaro e beni diritti maggiori di quelli che avrebbe avuto la persona che rappresenta o per conto della quale riceve, se detti danaro o beni fossero stati pagati, consegnati o trasferiti alla persona stessa.
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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-25

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