Convenzione›Parte V
Art. 21
In vigore dal 28 mag 1957
.
1. Il funzionario consolare ha diritto, nella propria
circoscrizione, di assistere e consigliare i cittadini dello Stato inviante, per quanto concerne i diritti loro spettanti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato di residenza. A tale scopo egli può, se necessario:
a) assistere detti cittadini presso le competenti autorità del territorio;
b) ricevere per conto di detti cittadini, non residenti nel
territorio, i pagamenti loro dovuti in base alla detta legislazione.
2. Nel caso di conflitto fra le disposizioni di un accordo speciale
relativo alle assicurazioni sociali in vigore fra le Alte Parti Contraenti e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, vengono applicate le prime disposizioni dell'accordo suddetto.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-03-07;298#art-c-21